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D.M. LL.PP.. 29/03/2007 n. 4
-Si ritiene, infine, utile fornire alcune indicazioni circa gli aspetti procedurali delle gare per i servizi di architettura ed ingegneria, a seguito dell'entrata in vigore del codice.
-Per i servizi tecnici di importo inferiore ad Euro 100.000, l'art. 91, comma 2, del codice dispone che detti incarichi possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ad operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni economiche finanziarie e tecnico organizzative uguali a quelle previste per l'affidamento di contratti di pari importo mediante le procedure aperta, ristretta o negoziata con bando, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara (art. 57, comma 6, del codice) previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei; l'affidamento all'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, determinate sulla base del criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Al riguardo si rinvia alle indicazioni formulate da questa autorità con la citata determinazione 19 gennaio 2006 n. 1.
- Per completezza del tema in esame, si pone, infine, la rilevante questione dell'applicabilità agli incarichi di progettazione dell'art 125, del decreto legislativo n. 163/2006, recante la disciplina di lavori, servizi e forniture «in economia », e in particolare della parte finale del comma 11, che per servizi (e forniture) di importo inferiore a ventimila euro, consente, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
-In merito a ciò, in linea generale, si osserva che difficilmente i servizi tecnici in materia di lavori pubblici possano essere ricompresi tout court tra i servizi in economia, sia perchè l'affidamento dei servizi tecnici è sottoposto a specifica ed autonoma disciplina, dove le regole si diversificano a seconda che l'importo stimato del compenso superi o meno la soglia di Euro 100.000, sia perchè l'acquisizione in economia deve essere preceduta dall'assunzione di specifico provvedimento interno da parte di ciascuna stazione appaltante con cui essa individui i singoli servizi da acquisire con lo speciale metodo dell'economia, con riguardo alle proprie specifiche esigenze e in relazione all'oggetto ovvero in riferimento coerente alle categorie indicate dal comma 10, del detto art. 125.
-Fermi restando tali limiti, dal combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del codice, non si può tuttavia escludere che una stazione appaltante, in relazione alle proprie specifiche esigenze ed attività, possa ricomprendere nel regolamento interno per la disciplina della propria attività contrattuale, anche l'affidamento in economia dei servizi tecnici e, pertanto, per le prestazioni di importo inferiore a Euro 20.000, in base all'art. 125, comma 11, del codice, procedere alla scelta del tecnico mediante affidamento diretto. In tal caso il ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi del citato decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, viene negoziato fra responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa.
-In base a quanto sopra considerato; Il Consiglio
a) è dell'avviso che l'abrogazione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall'art. 2, della legge n. 248/2006, si applica anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura disciplinati dal decreto legislativo n. 163/2006
b) ritiene che siano da considerarsi implicitamente abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 163/2006: l'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 92, il comma 4, dell'art. 92 e l'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 53
c) ritiene che le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d'asta utilizzando il decreto ministeriale 4 aprile 2001, attualmente in vigore
d) è dell'avviso che non ha rilievo la norma richiamata dal comma 12-bis, dell'art. 4, del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989 n. 155
e) ritiene che i servizi tecnici di importo stimato inferiore a Euro 100.000 possano essere affidati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 91, comma 2, del codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di D.M. 29/03/2007 n.4 – Affidamento servizi di ingegneria ed architettura per D.Lvo 163/2006 e L.248/2006. trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei; al riguardo si rinvia anche alle indicazioni formulate da questa autorità con la determinazione 19 gennaio 2006 n. 1
f) ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a Euro 20.000 le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia.
Roma, 29 marzo 2007 Il Presidente: Rossi Brigante
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